(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Toscana n. 45  del
                         23 settembre 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
 
                       Il Consiglio regionale 
 
    Visto l'articolo 117, commi terzo e  quarto,  e  l'articolo  119,
commi primo e secondo, della Costituzione; 
    Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto; 
    Vista la legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 (Istituzione di una
societa' di diritto privato  a  prevalente  partecipazione  regionale
Fidi-Toscana SpA.); 
    Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n.  37  (Sostegno  della
Regione Toscana alla trasformazione in banca di Fidi Toscana s.p.a.); 
    Vista  la  legge  regionale  29  dicembre  2010,  n.  65   (Legge
finanziaria per l'anno 2011); 
    Considerato quanto segue: 
      1. La Regione Toscana ha intrapreso  una  serie  di  azioni  di
sostegno  e  rilancio  dell'economia  volte   a   fornire   aiuti   e
opportunita' alle  fasce  piu'  giovani  della  popolazione,  secondo
quanto delineato nel progetto «Giovani si'»; 
      2.  Si  e'  individuato  in  Fidi  Toscana   S.p.A.,   societa'
partecipata  dalla  Regione  Toscana,  uno  strumento  operativo   di
particolare rilievo per supportare le azioni di rilancio  e  sostegno
dell'economia; 
      3. E' pertanto necessario consentire  a  Fidi  Toscana  S.p.A.,
nell'ambito dell'attuazione del progetto «Giovani si'»,  di  ampliare
la propria sfera di attivita', nelle more della sua trasformazione in
banca prevista dalla l. r. 37/2009; 
      4. Occorre, per l'anno 2011, dettare norme transitorie  per  la
concessione  semplificata  dei  contributi   previsti   dalla   legge
regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di  riordino
territoriale e di incentivazione delle forme associative di  comuni),
dalla legge regionale 27 luglio 2004, 39 (Norme a favore  dei  comuni
montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla
legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 «Finanziamenti per la  redazione
e  l'attuazione  di  piani  di  recupero  del   patrimonio   edilizio
esistente». Modifiche alla legge regionale 2  novembre  1999,  n.  58
«Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano
e disposizioni in materia di oneri contributivi per  gli  apprendisti
artigiani») e dalla legge regionale 11 dicembre 2007, n. 66  (Servizi
postali  e  di  prossimita'.  Interventi  di   sostegno   ai   comuni
disagiati), al fine di consentire al maggior  numero  di  comuni  che
stanno dando attuazione  al  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78
(Misure urgenti  in  materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, di beneficiare del sostegno della Regione; 
      5.  E'  necessario  apportare  alcune  modifiche   alla   legge
regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle  Comunita'  montane),
in linea con  quanto  gia'  previsto  dall'articolo  114  della  l.r.
65/2010, al fine di semplificare il processo di trasformazione  delle
comunita' montane in unioni di  comuni  nel  2011,  di  agevolare  il
percorso  di   adempimento   dei   comuni   all'esercizio   associato
obbligatorio, mediante unione, di funzioni fondamentali entro  il  31
dicembre 2011 e di ampliare le possibilita' di accesso ai  contributi
di cui all'articolo 112, comma 1, della stessa l.r. 65/2010; 
      6. E' opportuno contribuire  al  finanziamento  dei  lavori  di
escavo del porto di Livorno, tramite la concessione di un  contributo
alla competente autorita' portuale, in considerazione  della  valenza
strategica del porto medesimo, che costituisce componente  essenziale
della rete dei porti toscani; 
      7. Con la presente legge si incrementa per gli anni 2012 e 2013
il  finanziamento  per  le  misure  a  sostegno  di   interventi   di
rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale  delle  aziende
sanitarie; 
      8.  In  vista  dello  svolgimento  in  Toscana  dei  campionati
mondiali di ciclismo nell'anno 2013, la Regione  promuove  iniziative
di accompagnamento e propedeutiche alla manifestazione; 
      9. Al fine del sostegno alle politiche per la montagna  e  alla
creazione di nuove opportunita' di sviluppo, e  in  particolare,  con
riferimento all'annualita' 2011, per la risoluzione della particolare
situazione di criticita' venutasi a creare nella Montagna  Pistoiese,
soprattutto sul versante del turismo verde e bianco, anche ai fini di
un miglioramento della viabilita' e della condizioni di accesso  agli
impianti  turistici,  e'  necessario  istituire  un  contributo   per
interventi straordinari a favore dei comuni montani; 
      10. In considerazione della  natura  urgente  degli  interventi
previsti dalla presente legge, e' opportuna la sua entrata in  vigore
il giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  sul  Bollettino
ufficiale della Regione Toscana; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Interpretazione autentica dell'articolo 3, quarto comma,  della  l.r.
                               32/1974 
 
    1. La disposizione di cui all'articolo  3,  quarto  comma,  della
legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 (Istituzione di una societa'  di
diritto privato a prevalente  partecipazione  regionale  Fidi-Toscana
SpA), si interpreta nel senso che  ai  singoli  istituti  di  credito
facenti parte di gruppi bancari indicati dall'articolo 60 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia), non si applica il limite del  15  per
cento di cui al  primo  periodo  del  medesimo  quarto  comma,  fermo
restando il limite complessivo  di  una  partecipazione  al  capitale
sociale del 30 per cento dell'intero gruppo.